La diffamazione è un reato libero, non vincolato che avviene comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (Art. 595 c.p.) e viene valutata dal giudice. Si distingue da calunnia e ingiuria. La prima è il reato che avviene accusando a pubblica Autorità una persona sapendola innocente o costruendo prove per farla risultare colpevole. La seconda invece non viene più considerata un reato e per questo si distingue dalle altre. Questi reati sono la limitazione all’esercizio diritto alla libertà di espressione e vengono valutati dal giudice attraverso i seguenti margini: verità, pertinenza e continenza. Come stabilito dall’Articolo 51 c.p. avendo conseguito correttamente l’esercizio di un diritto esso non può essere sanzionato, da qui derivano il diritto di Cronaca, di Critica e di Satira. È prevista un’aggravante per la diffamazione se la capacità di propagazione è amplificata da pubblicità o altri mezzi (Art. 595 c.p.), come per esempio la stampa o internet. Esiste una distinzione tra web e stampa, data dalla definizione di stampa che secondo l’Articolo 1 L. 47/1948 corrisponde alle riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici, fisici-chimici. Di conseguenza il reato di diffamazione su normali siti web è diverso dalla stampa, mentre per quanto riguarda testate giornalistiche telematiche si possono considerare le stesse norme ( SSUU 31022/2015). Ritornando a parlare del web, anche il “like” può essere considerato una forma di diffamazione in quanto amplifica la visibilità di portata di quanto scritto, infatti il “like” stesso viene considerato una forma di comunicazione. Inoltre per quanto riguarda i reati online la verifica dell’indirizzo ip, nonostante non sia necessaria, può aiutare portando all’accertamento del titolare della linea telefonica associata.
Francesca Bernacchi, Sveva Tondini - volontarie press office IJF19