La privacy nella deontologia del giornalista tra diritto di cronaca, codice deontologico e nuovo regolamento europeo

La privacy nella deontologia del giornalista tra diritto di cronaca, codice deontologico e nuovo regolamento europeo” è il titolo del panel sul Regolamento generale sulla protezione dei dati del 2016/679 (GDPR) e sul rinnovato Codice della Privacy in conseguenza del quale il Garante, a gennaio 2019, ha aggiornato le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica. I relatori, Giovanni Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi, sono entrambi avvocati specializzati in privacy e diritto d’autore.

Uno dei punti cardine del GDPR è l’art. 85: i singoli Stati devono bilanciare il diritto di espressione e di informazione alla protezione dei dati personali. Il concetto di giornalismo va inteso in senso ampio: la norma si applica al giornalista e a chiunque manifesti il proprio pensiero anche in espressioni accademiche o artistico-letterarie. I principi generali delle regole deontologiche sottolineano le peculiarità dell’attività giornalistica che non è un trattamento dei dati personali come gli altri. Vige il segreto professionale e tutela delle fonti. Uno dei capisaldi del regolamento europeo è l’informativa al trattamento dei dati: il giornalista non deve dare l’informativa, ma solo informazioni minimali, e non ha limitazioni temporali nella conservazione dei dati, purché ne abbia scrupolosa cura (art. 2).  Altro punto non mutato ma aggiornato nelle nuove regole sono la tutela del domicilio (art. 3) e l’obbligo di rettifica (art. 4). I punti più rilevanti sono gli art. 5 sul diritto all’informazione e dati personali e l’art. 6 sull’essenzialità dell’informazione che ci ricorda che la sfera privata delle persone pubbliche è ridotta, ma non annullata, con riferimento alle sentenze Von Hannover I, II, II, la saga di decisioni della Corte europea dei diritti umani. La pubblicazione dell’immagine di un soggetto privato coinvolto in un fatto di cronaca è tutelata da una sentenza della Cassazione del 2015. «Il giornalismo è il cane da guardia della democrazia ma compatibilmente alla tutela del dato personale». Non possiamo non pensare a primo testo in cui si parla di privacy, l’Harvard Law Review del 1890. Micozzi passa in rassegna, con esempi, gli articoli del Codice deontologico: l’art. 7 sulla tutela del minore con riferimenti alla Carta di Treviso, l’art. 8 sulla dignità della persona, l’art. 9 sul diritto alla non discriminazione per razza, opinioni politiche e religiose, l’art. 10 sulla dignità delle persone malate, l’art. 11 per la tutela della sfera sessuale della persona e il diritto all’oblio, l’art. 12 per il diritto di cronaca nei procedimenti penali. Il Garante ha il compito di vietare i dettagli che rendono identificabile vittima di violenza sessuale, perché costituisce reato. Infine una panoramica sull’art. 13 riguarda le sanzioni disciplinari applicabili al giornalista iscritto all’albo ma anche a chiunque eserciti attività giornalistica.

Alessandra Paparatty - volontaria press office IJF19